Gestione della filiera dei rifiuti. (Certificato di Avvenuto Smaltimento). Art.188 Punto 4 del d.lgs. 152/2006 Parte IV (Smaltimento in D15). Sull'obbligatorietà della dichiarazione di fine vita del rifiuto.
Nella presente nota, intendo porre l’accento sull’interpretatio legis dell’art.188 Punto 4 ultimo capoverso del d.lgs. 152/2006 Parte IV (Smaltimento in D15), riguardante l’emissione del certificato di avvenuto smaltimento, che recita: “Le relative modalità d’attuazione sono definite con decreto del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità”. E’ proprio su quest’ultimo capoverso del citato art. 188 Punto 4 che si sono ancorate alcune ditte per non certificare l’avvenuto smaltimento. Paradossalmente, tale capoverso ha costituito una sorta di zona franca di non punibilità per alcune ditte, fortunatamente minoritarie, esercenti operazioni di raggruppamento/deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1a D12.14. In considerazione della complessità della materia, la cui esegesi implica inevitabili interconnessioni interpretative tra i vari istituti di diritto concorrenti - civile, penale, amministrativo e internazionale -, a parere dello scrivente per indirizzare correttamente gli operatori del settore in ragione di una completa ed esaustiva tracciabilità documentale nel rigoroso rispetto del principio di nomofilachia, anche in virtù della rituale richiesta del C.A.S. de quo, da parte degli organi di controllo, è opportuno esplicitare in merito un chiarimento di competenza......
A cura del Dott. Stefano Manlio Sillitti