Tutela e salvaguardia dell'ambiente

Cronologia di riferimento delle principali leggi in materia di Tutela e Salvaguardia dell'ambiente (Abrogate, sostituite o novellate). L'elenco comprende le normative di livello sovranazionale, nazionale e regionale.

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Testo parziale della legge

L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sarà sottoposto alle norme di cui alla presente legge. 2. Ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il territorio nazionale è suddiviso in due «zone» di controllo, denominate rispettivamente zona A e zona B.
La zona A comprende:
1) i comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione da settantamila a trecentomila abitanti, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della Commissione centrale di cui all'art. 3;
2) i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione da trecentomila abitanti ad un milione, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico secondo il giudizio della predetta Commissione centrale;
3) le località che, a parere della stessa Commissione, rivestano un particolare interesse publico. La zona B comprende:
1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
2) i Comuni di cui sopra, con popolazione anche inferiore a quelle sopra indicate, purché presentanti caratteristiche industriali o urbanistiche e geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della predetta Commissione centrale. Alla ripartizione dei Comuni interessati nelle due zone previste dal presente articolo, sarà provveduto con decreto del Ministro per la sanità, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3 (1/a). Il Ministro per la sanità, con le stesse forme, può assegnare un Comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle due zone, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla ubicazione geografica.
3. Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, così composta: dal direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità, che la presiede; dal direttore generale e dall'ispettore generale capo dei servizi antincendi e di protezione civile del Ministero dell'interno: dal direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici; dal direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria: dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria; dal direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti; dal presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; dal capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro; dal capo dei laboratori di chimica e dal capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità; da un rappresentante del Consiglio superiore di sanità, scelto fra i docenti universitari di igiene; da un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica scelto fra docenti universitari di chimica-fisica o chimica industriale; da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali; da un esperto di meteorologia; da un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; da un rappresentante della Stazione sperimentale dei combustibili; da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana. Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
La Commissione, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate. Ai componenti della Commissione centrale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 .
4. La Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico:
a) esamina qualsiasi materia inerente all'inquinamento atmosferico;
b) esprime parere su tutte le questioni relative all'inquinamento atmosferico che siano sottoposte al suo esame da parte di enti pubblici e privati;
c) promuove studi e ricerche su problemi attinenti all'inquinamento atmosferico. 5. In ogni capoluogo di regione, nella quale almeno un Comune risulti interessato alla presente legge, è istituito presso l'ufficio del medico provinciale un Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, così composto: dal presidente della regione, ove questa sia già costituita, o in mancanza, dal presidente dell'Amministrazione provinciale del capoluogo di regione, che la presiede; dall'assessore alla sanità della regione ove questa sia costituita, o, in mancanza, dall'assessore alla sanità della Provincia capoluogo della regione che presiede in caso di assenza del presidente; dal medico provinciale del capoluogo della regione; dall'ufficiale sanitario del capoluogo della regione; dal provveditore regionale alle opere pubbliche; dal capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile; dai direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi del capoluogo della regione; da un esperto meteorologo; dall'ispettore di zona e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della regione; dal direttore della locale sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; dal capo dell'Ispettorato medico regionale del lavoro; da un rappresentante delle Province della regione; da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia; dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo della regione e da un suo esperto.
Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità. Il Comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate. Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle Province e dei Comuni di volta in volta interessati.
Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per la sanità, dura in carica tre anni. Ai componenti del Comitato regionale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 . 6. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico:
a) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico nell'ambito regionale;
b) esprime parere sui provvedimenti da adottarsi dalle Amministrazioni comunali a norma della presente legge; c) promuove studi, ricerche e iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico.
7. Le Amministrazioni provinciali debbono istituire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico avvalendosi dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori, purché questi siano all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.
Al servizio di cui al comma precedente possono provvedere direttamente anche i singoli Comuni che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino all'Amministrazione provinciale la relativa deliberazione approvata nei modi di legge.

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